FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO Attivazione e Alimentazione
L’eliminazione del consenso all’alimentazione, a partire dal 19 maggio 2020
Al fine di accelerare l’attivazione e l’utilizzo del FSE da parte di tutti gli assistiti, l’articolo 11 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto che, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto, l’attivazione e l’alimentazione del FSE avvenga in maniera automatica (eliminazione del “consenso all’alimentazione”).
La Circolare del Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 febbraio 2021 fornisce indicazioni puntuali per l’alimentazione dei FSE di tutti gli assistiti a partire dal 1 marzo 2021, allegando anche un modello di informativa per un’applicazione uniforme di tale novità su tutto il territorio nazionale.
Ciò permette ad ogni assistito di disporre della propria documentazione sanitaria in maniera immediata e organizzata, senza che sia a disposizione di altri, a meno di un esplicito consenso alla consultazione.
Il FSE di un assistito è quindi alimentato automaticamente con i dati e i documenti relativi agli eventi di assistenza sanitaria ricevuta successivamente alla data del 19 maggio 2020, sia nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, sia al di fuori degli stessi.
I documenti sanitari relativi alle prestazioni a cui un assistito può accedere in anonimato non alimentano il FSE.
I dati e i documenti sanitari precedenti al 19 maggio 2020
I dati e documenti relativi alle sole prestazioni ricevute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, precedenti tale data, alimentano il FSE solo se l’assistito non avrà espresso volontà contraria.
Il parere dell’l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Infatti, il 5 ottobre 2020, a seguito di tale modifica normativa, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha espresso uno specifico parere in merito all’alimentazione del FSE con i dati precedenti il 19 maggio 2020, stabilendo che, al fine di garantire i diritti degli interessati:
- venga effettuata un’adeguata campagna informativa a livello nazionale e regionale volta a rendere edotti gli interessati in merito alle caratteristiche del trattamento effettuato attraverso il FSE, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla norma;
- venga garantito all’interessato di poter esercitare il diritto di opporsi all’alimentazione del FSE con i dati sanitari generati da eventi clinici antecedenti al 19 maggio 2020, entro un termine prestabilito, non inferiore a 30 giorni.
Per approfondire consulta:
- Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, art. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2015, n. 178. Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico
- Circolare del Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 febbraio 2021. Fascicolo sanitario elettronico (FSE): indicazioni per eliminazione consenso all’alimentazione del FSE (art. 11 DL 34/2020)